Controlli obbligatori
Il proprietario dello stabile in cui è situata l’installazione elettrica è tenuto a produrre regolarmente tutte le certificazioni richieste dalla legge. Il controllo deve essere effettuato da un organo di controllo indipendente che rilascia un documento chiamato Rapporto di Sicurezza (RaSi). Una copia del RaSi deve essere inoltrata al gestore di rete, mentre l'originale deve essere conservato fino alla successiva scadenza. Chi non presenta il RaSi al gestore di rete, o non lo presenta entro il termine previsto, si rende punibile per legge (Art.42, OIBT).
Controllo periodico
Per certificare nel tempo la sicurezza di un impianto, secondo le periodicità prestabilite dall’OIBT:
20 anni (abitazioni), 10 anni (es. uffici, negozi), 5 anni (es. alberghi, ristoranti, scuole, ospedali), 3 anni (es. colonne di carburante, officine), 1 anno (es. cantieri, depositi di carburante).
Controllo di collaudo
Per verificare lo stato di un nuovo impianto o le modifiche apportate ad un impianto esistente. In questi casi, il controllo RaSi deve essere effettuato entro 6 mesi da un organo di controllo indipendente.
Controllo in caso di trasferimento di proprietà
Per garantire l’acquisto di un impianto a norma di legge, solo se l’ultima certificazione è stata rilasciata da più di 5 anni.